Portale Patrocini
L’Associazione può concedere ad enti terzi il proprio patrocinio, promuovendo o condividendo le finalità di specifiche iniziative.
L'utilizzo dei loghi sociali dell'Ente da parte di terzi è soggetto alla concessione di autorizzazione (patrocinio) da parte dell'Organo di Amministrazione. Prima di chiedere il patrocinio si invita a prendere visione dello Statuto sociale e del Regolamento interno dell'Ente, disponibili alla sezione Normativa Sociale.
Di seguito l'estratto di regolamento per la concessione del patrocinio dell'Associazione e la concessione dei loghi:
Attività compatibili
Art. 138: Patrocinio
L’Ente (Associazione) può concedere il patrocinio a specifiche attività, iniziative o campagne, a seguito di specifica richiesta e di apposita deliberazione dell’Organo di Amministrazione, a patto che le predette attività:
- siano organizzate in forma gratuita, ovvero che il ricavato delle stesse sia devoluto, detratte le spese per la gestione dell’iniziativa, ad enti benefici e solidaristici, o a sostegno di iniziative benefiche e solidaristiche;
- siano organizzate senza scopo di lucro, fatto salvo che per le spese di gestione dell’iniziativa;
- siano organizzate e condotte nel più scrupoloso rispetto della Legge;
- siano in linea con la Mission dell’Ente e rispettino i dettami dello Statuto Sociale e del Regolamento;
- non discrimino individui o gruppi di individui, gruppi etnici, condizioni e stati sociali, sia per caratteristiche, sia per genere, sia per ideologia, lingua, credo o credenze, garantendo la partecipazione a ciascun individuo;
- non promuovano ideologie, credi e credenze, discriminazioni e non trattino tematiche che possano essere ritenute, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, lesive od offensive;
- non promuovano partiti politici ed enti lucrativi e che, inoltre, non siano assimilabili a forme di pubblicità o sponsorizzazioni, dirette od indirette;
- non sostengano, con il ricavato o attraverso la partecipazione dei vari soggetti coinvolti (sponsor, organizzatori, fornitori, finanziatori, banche, etc.), attività illecite o illegali e non sostengano produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).
Il patrocinio da parte dell’Ente non comporta in alcun caso ed a nessun titolo, la partecipazione economica, ovvero la concessione di contributi per l’organizzazione o il sostegno dell’iniziativa, manifestazione, campagna.
Art. 139: Utilizzo dei Loghi sociali
I loghi sociali, il nome, l’immagine ed i motti dell’Associazione possono essere utilizzati esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione dell’Organo di Amministrazione, ovvero a seguito della concessione di un patrocinio ad iniziative, manifestazioni o campagne.
L’utilizzo dei loghi sociali, del nome e dell’immagine dell’Associazione può essere altresì concessa, attraverso specifica Delibera del Consiglio Direttivo, ad enti terzi che compartecipino ad iniziative sociali secondo quanto sancito dal Regolamento.
L’utilizzo dei loghi sociali, del nome e dell’immagine dell’Associazione è limitato al solo periodo di svolgimento della manifestazione, iniziativa o progetto per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione, nonché per le fasi promozionali immediatamente precedenti e per le fasi afferenti alle attività di pubblica informazione immediatamente successivi.
Gli enti terzi autorizzati all’utilizzo dei Logi sociali a seguito di concessione di patrocinio sono tenuti ad accompagnarli da una delle seguenti diciture:
- Con il patrocinio di Diversamente Bergamo APS;
- Con il patrocinio di Diversamente Bergamo Organizzazione per la Disabilità e la Terza età APS;
- Con il patrocinio di Diversamente Bergamo APS “Diversi come tanti Speciali come pochi”.
Per l’utilizzo dei loghi nella compartecipazione, a seguito di sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa o convenzione, le parole “Con il patrocinio di” sono sostituite da “Con la collaborazione di” oppure “In collaborazione con”.
Tutto il materiale informativo, divulgativo e promozionale recante i Loghi sociali, il nome o l’immagine dell’Ente dovranno essere inviati all’attenzione dell’Associazione, attraverso il Portale web all’uopo predisposto, oppure a mezzo PEC.
L’utilizzo improprio, illecito o non autorizzato dei Loghi, dei motti, del nome e dell’immagine dell’Associazione, così come l’utilizzo delle immagini dei suoi aderenti, saranno sanzionati attraverso la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
Art. 140: Immagine dei luoghi sociali e degli aderenti
All’interno dei luoghi e delle pertinenze dell’Ente, così come specificati nel Regolamento, non è consentito acquisire immagini o videoriprese, fatto salvo che a seguito della specifica autorizzazione dell’Organo di Amministrazione (o del Presidente). Parimenti, è proscritto l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione del materiale video-fotografico acquisito all’interno dei locali e delle pertinenze dell’Ente senza la predetta autorizzazione.
Quanto prima si applica anche agli aderenti, ai volontari dell’Ente, nonché alle famiglie ed agli eventuali accompagnatori, fatto salvo che ai volontari incaricati allo specifico servizio.
L’immagine personale di un aderente appartiene all’individuo, il quale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy e nei casi previsti dalla Legge, può liberamente decidere di limitarne o vietarne l’acquisizione e l’utilizzo. L’Associazione, per ciascuna attività sociale è tenuta ad acquisire specifiche liberatorie, differenziate per soci maggiorenni e minorenni. L’utilizzo dell’immagine dei soci da parte di terzi, all’interno delle pertinenze sociali, è vincolata alla concessione dell’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, viste le predette liberatorie. Gli enti terzi autorizzati all’immagine individuale degli aderenti, nei casi previsti dalla Legge sono tenuti a garantire l’applicabilità del diritto di opposizione, limitazione ed oblio, anche posteriore all’acquisizione od all’utilizzo delle immagini.
L’acquisizione di materiale video-fotografico all’interno delle pertinenze dell’Ente, così come la riproduzione, la diffusione e la divulgazione, quando non preventivamente autorizzata è sanzionata attraverso la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
L’utilizzo improprio, illecito o non autorizzato dei Loghi, dei motti, del nome e dell’immagine dell’Associazione, così come l’utilizzo delle immagini dei suoi aderenti, saranno sanzionati attraverso la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
Art. 138: Patrocinio
Gli enti che richiedono il patrocinio dell’Associazione sono tenuti a comunicare, entro il trentesimo giorno successivo la conclusione della manifestazione, iniziativa o campagna, la destinazione dei fondi ricavati, nella quale si evinca chiaramente lo scopo solidaristico dell’iniziativa. All’uopo di ciò dovrà essere inviata la specifica rendicontazione economica, attraverso il Portale, oppure a mezzo PEC o Raccomandata A/R. La mancata ricezione della predetta rendicontazione, così come l’eventuale destinazione dei fondi differente da quella precedentemente dichiarata, saranno sanzionate attraverso la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
L’ente terzo che riceve il patrocinio dell’Associazione è tenuto a darne informazione su tutto il materiale promozionale, informativo e divulgativo, attraverso la pubblicazione del Logo sociale dell’Associazione, unitamente alla dicitura “Con il patrocinio di Diversamente Bergamo APS”.
Art. 138: Patrocinio
Il patrocinio deve essere richiesto dall’ente terzo, attraverso la presentazione della seguente modulistica, da inviare attraverso la piattaforma on-line all’uopo predisposta dall’Ente, oppure a mezzo PEC o Raccomandata A/R, non oltre il trentesimo giorno naturale prima dell’inizio della manifestazione, iniziativa o campagna:
- Richiesta di patrocinio firmata dal rappresentante Legale;
- Dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà firmato dal Rappresentante Legale.
Alla ricezione della documentazione il Presidente convoca l’Organo di Amministrazione, a seguito delle opportune verifiche, delle quali può incaricare uno dei Dirigenti dell’Ente, per l’approvazione della concessione di patrocinio. L’Organo delibererà in merito alla concessione entro il decimo giorno naturale successivo quello di presentazione della domanda. La Segreteria Sociale notificherà entro i successivi cinque giorni gli esiti della richiesta, notificando la concessione del patrocinio, ovvero le motivazioni dell’eventuale rigetto.
Il patrocinio dell’Ente ad iniziative promosse da privati cittadini o gruppi non formalmente costituiti può essere concesso, posto il rispetto dei precedenti articoli, esclusivamente a seguito della concessione del patrocinio da parte della Regione, oppure della Provincia, unitamente al patrocinio del Comune. In questa fattispecie il privato cittadino promotore dell’iniziativa è equiparato al Rappresentante legale ed è tenuto all’invio della predetta rendicontazione in forma congiunta, sia all’Associazione, sia al Comune che ha concesso il patrocinio.
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